A volte, alcune PA tendono ancora a richiedere la firma digitale in uno specifico formato. Segue il testo, parzialmente ripreso da questo sito, utile a chiarire l’attuale normativa a chi ancora si ostina a richiedere una specifica firma digitale, solitamente CAdES (.p7m):
Si fa presente a codesta Amministrazione che con l’entrata in vigore del Regolamento UE n° 910/2014 – eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) viene a decadere la discrezionalità in capo alle PA, introdotta all’art. 21 comma 11 della deliberazione CNIPA 45/2009, nella accettazione di documenti firmati in formato PAdES (“formato PDF”) e XAdES (“formato XML”).
(Vedi decisione di esecuzione UE 2015/1506)
Il Regolamento eIDAS sancisce all’art.25 comma 3 l’obbligo per le PA di riconoscere le firme elettroniche qualificate basate su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro.
I formati che tali firme elettroniche qualificate devono possedere, definiti nella Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell’8 settembre 2015, sono:
- CAdES (.p7m)
- PAdES (.pdf)
- XAdES (XML)
Le PA sono quindi tenute ad accettare documenti firmati in un qualsivoglia dei formati precedentemente elencati.